Stop accattonaggio con animali a Torino
Daniele Lonardo – Il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 e sottoposto a svariate modificazioni), all’Articolo 9 rubricato “Divieti Generali”, comma 22 recita espressamente: “E’ vietato, su tutto il territorio del Comune di Torino, nella pratica dell’accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E’ altresì vietato l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni.” La norma di cui sopra prosegue sottolineando che gli animali non possono essere soggetti attivi dell’accattonaggio e che sarà cura degli Organi di Vigilanza ricoverare gli animali presso il più vicino Canile Municipale.
Il fenomeno dei questuanti con animali è una piaga che, negli ultimi tempi, affligge le zone del centro: da Piazza Castello a Via Roma passando per via Po fino a Piazza San Carlo.
Un dramma che le associazioni animaliste stanno da tempo denunciando anche grazie all’apertura della pagina Facebook “No all’accattonaggio a Torino con gli animali”. I membri sono in numero sempre crescente e foto e video sono pubblicati quotidianamente in modo tale da immortalare i questuanti in giro per le vie della città e non mancano i casi in cui, per impietosire i passanti, oltre a cani e gatti vengano esibite cavie da laboratorio, conigli o addirittura animali esotici.
Nonostante il Regolamento comunale stenti ad essere applicato in modo rigoroso e vi sia una situazione di stallo nei confronti di una proposta di legge a livello nazionale volta ad introdurre il reato di accattonaggio con animali, due sono gli articoli del codice penale che possono essere utilizzati all’uopo.
L’articolo 544-ter del codice penale, infatti, sanziona con la reclusione da tre a diciotto mesi (o con la multa da cinque mila a trenta mila euro) coloro che, soltanto per crudeltà e senza alcuna necessità, cagionano una lesione a un animale o lo sottopongono a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori che, per le caratteristiche dell’animale stesso, sono insopportabili. Con la medesima pena si punisce inoltre anche chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate e chi li sottopone a maltrattamenti che comunque possono provocare un danno alla loro salute.
L’articolo 672 del codice penale, invece, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a duecentocinquantotto euro chiunque lasci liberi o non custodisca adeguatamente animali pericolosi, anche affidandoli a persona inesperta.
In conclusione, nonostante il reato di accattonaggio sia ormai da tempo scomparso dal nostro ordinamento, ciò non vuol significa che tale pratica possa essere esercitata liberamente a dispetto delle previsioni dell’ordinamento penale. Oltretutto ormai diversi Comuni, tra cui la stessa città di Torino, vietano espressamente in specifiche ordinanze, l’accattonaggio con animali, a prescindere dalle condizioni in cui vengono tenuti i “compagni di elemosina”.
Si invitano pertanto tutti i cittadini delle varie Circoscrizioni, a segnalare eventuali illeciti alla competente Autorità Giudiziaria al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e l’amministrazione pentastellata su questa delicata questione.



