Raccolta firme per la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici
Riceviamo in Redazione e diamo notizia dell’iniziativa di raccolta firme di oggi e domani. Per approfondimenti: www.separazionedellecarriere.it
CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA
Carissimo Presidente e Carissimi Consiglieri,
Come certamente Vi è noto il 4 e il 5 maggio, presso l’atrio del Palazzo di Giustizia, la Camera Penale Vittorio Chiusano inizierà la raccolta delle firme per la presentazione della proposta di legge ad iniziativa popolare per la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.
E’ nostra convizione che solo la separazione delle carriere possa garantire la necessaria terzietà formale e sostanziale del Giudice rispetto alle parti del processo. Peraltro la nostra battaglia, intimamente coerente con un sistema accusatorio alternativo a quello inquisitorio, rappresenta da sempre un fondamento imprescindibile dell’appartenenza alla Camera Penale e non ha alcun significato corporativo o di categoria. Garantire un giudice terzo ed indipendente – dal pubblico ministero e dal potere esecutivo – non aiuta gli avvocati, aiuta solo la Giustizia.
La raccolta delle firme proseguirà per i prossimi sei mesi sia all’interno del Palazzo di Giustizia (anche in occasione di incontri formativi) – come da autorizzazione rilasciata dal Presidente della Corte d’Appello – sia nel centro città.
Si ritiene quindi opportuno chiedere al Consiglio dell’Ordine di voler diffondere ai propri iscritti la proposta di legge che qui di seguito si trascrive in modo che siano pienamente consapevoli del contenuto e della portata dell’iniziativa.
Ulteriori approfondimenti sono contenuti nel sito www.separazionedellecarriere.it
Roberto Trinchero
Presidente Camera Penale Vittorio Chiusano
Alberto de Sanctis
Referente Regionale UCPI per la raccolta delle firme per la separazione delle carriere
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1 –
Al comma 10 dell’art. 87 della Costituzione dopo le parole “presiede il Consiglio superiore della magistratura” sono inserite le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Art. 2 –
Nella parte II, dopo il “Titolo IV”, le parole “La magistratura”, sono sostituite dalle parole “l’Ordine giudiziario”.
Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione I”, le parole “Ordinamento giurisdizionale”, sono sostituite dalle parole “Ordinamento dei magistrati”.
Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione II”, le parole “Norme sulla giurisdizione”, sono sostituite dalle parole “Norme per la giurisdizione”.
Art. 3 –
Il comma primo dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“L’ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni potere”.
Il comma secondo dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione”.
Il comma terzo dell’articolo 104 della Costituzione è abrogato.
Il comma quarto dell’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l’altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.
Il comma sesto dell’articolo 104 della Costituzione è abrogato.
Al comma settimo dell’articolo 104 della Costituzione dopo le parole “… né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale” sono aggiunte le parole: “o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico”.
Art. 4 –
L’art. 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici.
Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.
Art. 5 –
Dopo l’articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall’art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:
“Art. 105 bis. – Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l’altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento”.
Art. 6 –
Dopo l’articolo 105 bis Costituzione, introdotto dall’art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:
“Art. 105 ter –
Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti.
Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.”
Art. 7 –
Il comma primo dell’articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati”.
Il comma terzo dell’art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: “La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante”.
Art. 8 –
Al comma primo dell’articolo 107 della Costituzione dopo le parole “I magistrati” sono inserite le parole “giudicanti e requirenti”; dopo le parole “se non in seguito a decisione” è inserita la parola “rispettivamente”; dopo le parole “del Consiglio superiore della magistratura” sono inserite le parole “giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”.
Il comma terzo dell’articolo 107 della Costituzione è abrogato.
Art. 9 –
All’articolo 110 della Costituzione dopo le parole “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura”, sono inserite le parole: “giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente,”.
Art. 10 –
Al comma 1 dell’articolo 112 della Costituzione dopo le parole “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” sono aggiunte le parole “nei casi e nei modi previsti dalla legge”.



